Era stata licenziata da Agricola Berica, cooperativa operante a Monselice nel settore della lavorazione delle carni avicole, a causa delle assenze per malattia. Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento.
La ragione della decisione del Tribunale: le assenze della lavoratrice conteggiate dal datore di lavoro ai fini del superamento del comporto sono imputabili a malattia professionale riconosciuta dall’Inail (sindrome da tunnel carpale) e non a malattia comune.
Sono state dunque accolte le tesi della lavoratrice, secondo la quale le assenze per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro quando la patologia dipenda dalla nocività delle mansioni che, peraltro, lo stesso datore di lavoro ha omesso di prevenire o eliminare, come prevedono le norme sulla salute e sulla sicurezza dei dipendenti.
Il Giudice del Lavoro, Dott. Francesco Perrone, ha dunque condannato la Cooperativa alla reintegra della lavoratrice ed al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento sino alla effettiva reintegra.
Andrea Gambillara, Segretario provinciale della Flai – Cgil di Padova, che ha patrocinato la lavoratrice (assistita dagli avvocati Giancarlo Moro e Camilla Cenci) ha dichiarato: “una lavoratrice aveva subito una grave ingiustizia, riparata dalla decisione del Tribunale di Padova. Questa la buona notizia. La cattiva notizia consiste invece nelle pessime condizioni di lavoro di molte lavoratrici e molti lavoratori, senza che i datori di lavoro provvedano a migliorale nel rispetto della legge. La Flai – Cgil continuerà a battersi perché la situazione cambi, non solo a beneficio dei dipendenti, ma delle stesse aziende che non possono che migliorare la qualità dei loro prodotti mettendo le persone nelle condizioni di lavorare in salute e in sicurezza”.