La fidejussione è una garanzia personale che rappresenta una tutela aggiuntiva per il creditore circa l’adempimento assunto dal debitore. Nel caso di un prestito o di un mutuo, il fidejussore si impegna a rimborsare il prestito ottenuto dal terzo a cui fa da garante. Trattandosi di una garanzia personale, il fidejussore si impegna a rimborsare una determinata somma, in caso di inadempienza del debitore originario, con tutto il suo patrimonio.
Proprio la fideiussione che sempre la banca predispone su moduli bancari per la firma da parte del garante è stata oggetto di una innovativa pronuncia della Corte di Cassazione che se recepita da tutti i Tribunali di merito, come è successo alcuni giorni fa al Tribunale di Padova ed ancora prima dal Tribunale di Arezzo, potrebbe avere effetti letteralmente deflagranti in tutti quei procedimenti, pendenti nei tribunali di tutta Italia, che abbiano ad oggetto le fideiussioni bancarie con rilevanti vantaggi per i fideiussori coinvolti. Infatti, con ordinanza n.29810 del 12.12.2017, la Suprema Corte ha sancito per la prima volta ed in modo inequivocabile, la nullità integrale delle fideiussioni bancarie per violazione della normativa antitrust (art. 2 L. 287/1990), qualora siano conformi allo schema contrattuale predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) per la stipula delle fideiussioni con la clientela. La Cassazione infatti ha dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI contenevano disposizioni che “nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme” da tutte le banche associate erano in contrasto con la normativa antitrust.
Di conseguenza le fideiussioni bancarie che contengano tali articoli (praticamnete il 99% di tutte le fidiiussioni italiane) sono radicalmente nulle (quindi, qui stà l’effetto deflagrante, non nullità relativa a quelle clausole ma nullità dell’intero contratto) dato che la loro applicazione uniforme da parte delle banche ha l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale.
Oltre a tale sanzione la Cassazione dispone che il “fideiussore” può giovarsi della cosiddetta “prova privilegiata” ossia non deve provare la condotta anticoncorrenziale tra le Banche, ma può basarsi sull’accertamento a questo fine già effettuato dalla Banca D’Italia e sfociato nel provvedimento n°55 del 2.5.2005.
Considerata la forza persuasiva dei pronunciamenti della Corte Suprema alla quale anche i Tribunali di merito dovranno adeguarsi, si profilano pertanto conseguenze importanti per i fideiussori chiamati in giudizio dalle banche i quali invocando la suddetta nullità, potranno opporsi alle ingiunzioni di pagamento eccependo la nullità anche in corso di causa al fine di far sospendere l’eventuale provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, oltrechè opporsi ad esecuzioni immobiliari oltre ad eseperire autonome azioni di accertamento di detta nullità per ottenere la repressione delle condotte antitrust o richiedere il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e quello derivante da illegittima segnalazione in Centrale Rischi presso la Banca d’Italia.
Il mio Studio ha già sollevato l’eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust anche al Tribunale di Padova e proprio alcuni giorni fa mi è stata notificata l’ordinanza (che allego) di accoglimento di detta eccezione che non solo aderisce all’attuale orientamento della Corte di Cassazione, profilando la nullità assoluta delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, ma altresì, cosa ben importante, ha sospeso la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo in base al quale la banca aveva già promosso esecuzione immobiliare contro numerosi beni dei fideiussori che adesso, con questa ordinanza, verranno tutti liberati e restituiti ai fideiussori dato che la banca ha agito in base a fideiussioni nulle.
Considerato che le banche italiane sono piene di fideiussioni nulle e pertanto hanno concesso negli anni prestititi senza di fatto nessuna garanzia fideiussoria è agevole comprendere gli effetti dirompenti di tale ordionanza sul regolare funzionamento dell’intero sistema economico, in quanto farebbe venir meno integralmente ogni fideiussione compromettendo, a cascata, tutti i contratti sottostanti che hanno tale garanzia come presupposto.
Venendo meno la garanzia, il debitore garantito potrebbe essere chiamato a restituire immediatamente quanto ricevuto a prestito, con riflessi devastanti nel caso la somma fosse destinata all’esercizione dell’impresa, ad esempio per pagare i fornitori per acquisto di merce che dovrebbe pertanto essere restituita ed in ogni caso la banca vedrebbe sfumare il guadagno atteso dall’operazione di prestito.
Pertanto se tutti i Tribunali accoglieranno il principio di diritto così espresso dalla Cassazione e già recepito dal Tribunale di Padova dovremmo attenderci, da parte delle banche, l’avvio di una frentica attività di aggiornamento delle loro fideiussioni, pena subire le conseguenze delle contestazioni proponibili dai garanti i quali se per ipotesi optassero per un esercizio concertato dell’azione di nullità per tutte le fideiussioni acquisite da una determinata banca potrebbero plausibilmente determinarne una crisi con deflagranti implicazioni su tutto il sistemza bancario qual’ora dette azioni venissero concertate da ogni garante nei confronti della propria banca.
avv. Paolo Emilio Quaggetto
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