ANAAO-ASSOMED Associazione Sindacale Medici Dirigenti del Veneto in persona del Segretario regionale dott. Adriano Benazzato ha fatto depositare il 31 dicembre 2019 dai propri consulenti legali, avv. Federico Pagetta e avv. Andrea Scuttari, al TAR di Venezia il ricorso per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1918 del 17.12.2019, pubblicata sul B.U.R. n. 151 del 31.12.2019, e dei relativi allegati, avente ad oggetto: “Parere di congruità sul piano attuativo congiunto dell’Azienda 6 Euganea e dell’Azienda Ospedale-Università di Padova riguardante il passaggio dell’Ospedale Sant’Antonio, in attuazione a quanto disposto dalla DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed art. 39 della L.R. n. 55/1994” e di ogni altro atto o provvedimento connesso per presupposizione e/o consequenzialità, ivi compresa la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.614 del 14.05.2019 e dei relativi allegati nella parte in cui prevede il passaggio dell’Ospedale Sant’Antonio dall’Azienda ULSS 6 Euganea all’Azienda Ospedaliera – Università di Padova entro il 31 dicembre 2020.
ANAAO ASSOMED ha impugnato la delibera di Giunta regionale sopra citata (e gli allegati A e B che ne costituiscono parte integrante), con la quale l’Esecutivo veneto, nell’esercizio del proprio potere di vigilanza e di controllo, ha espresso parere favorevole di congruità sul piano attuativo congiunto dell’Azienda 6 Euganea e dell’Azienda Ospedaliera di Padova riguardante il passaggio dell’Ospedale Sant’Antonio dalla prima alla seconda. Con tale atto, dunque, si conclude l’iter procedimentale che conduce alla cessione del Presidio Ospedaliero Sant’Antonio di riferimento per la città di Padova dalla AULSS 6 Euganea, ossia del solo soggetto deputato istituzionalmente ad assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza previsti dal Piano Sanitario Nazionale ai cittadini afferenti al proprio bacino territoriale d’utenza, a favore dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Padova, ossia a soggetto istituzionalmente deputato a erogare prestazioni prettamente ospedaliere (e non territoriali) ad alta e altissima complessità. In buona sostanza, con l’atto impugnato si conclude un’operazione di enorme impatto sotto il profilo socio-sanitario per la cittadinanza di Padova e dei comuni contermini, operazione posta in essere in violazione della disciplina normativa statale di riferimento e dei suoi principi ispiratori, senza alcuna motivazione espressa, espropriativa del potere propulsivo e di controllo dei sindaci previsto dalla stessa legislazione statale e regionale in materia, comportante un aggravio di spesa per il Servizio Sanitario Regionale, e finanche in violazione della disciplina civilistica in tema di cessione di ramo d’azienda. Quanto all’imminenza, alla gravità e alla irreparabilità del danno, basti evidenziare sin d’ora che, nonostante l’atto programmatico presupposto, la delibera di Giunta regionale n. 614 del 14 maggio 2019, prevedesse tempistiche di più ampio respiro per l’attuazione del passaggio dell’Ospedale Sant’Antonio (entro il 31 dicembre 2020), verso la fine dell’estate del corrente anno si è assistito a un’accelerazione repentina che, il 30 settembre 2019, ha condotto all’adozione delle delibere dei rispettivi Direttori generali delle Aziende sanitarie interessate (la n. 835/2019 per l’AULSS 6 e la n. 1175/2019 per l’Azienda Ospedaliera di Padova) in forza delle quali il passaggio è stato inspiegabilmente anticipato di un anno (al 31 dicembre 2019).
Tuttavia, a fronte di tale compressione dei tempi da parte aziendale si è invece paradossalmente assistito ad una dilatazione temporale dell’esercizio del potere di controllo da parte della Regione Veneto, che soltanto in data 17 dicembre 2019 ha adottato e, peggio ancora, soltanto in data 31.12.2019 ha pubblicato sul BURV il parere di congruità con la delibera di Giunta regionale impugnata che dà il via libera alla sottoscrizione degli atti privatistici relativi al passaggio del Sant’Antonio.
Di fatto, ciò ha impedito ad ANAAO ASSOMED di notificare e depositare gli odierni motivi aggiunti e la relativa istanza cautelare in tempo utile affinché si potesse tenere l’udienza sospensiva prima del 31 dicembre 2019, prima cioè del previsto passaggio effettivo del Presidio ospedaliero.
Questa, dunque, la ragione per cui la scrivente è stata costretta a richiedere l’ultimo giorno dell’anno 2019 misure cautelari urgenti così da consentire di mantenere la “re adhuc” integra (“la cosa non ancora compromessa o decisa”) quantomeno fino alla prima udienza cautelare.